Statuto 15zero 2023

Statuto di
15zero SportsTeam Associazione Sportiva Dilettantistica”

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’associazione sportiva dilettantistica denominata:

15zero SportsTeam Associazione Sportiva Dilettantistica” (d’ora in poi “Associazione”),

L’associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2021.

L’Associazione ha sede legale in viale Zara, 9 – 20159 Milano (MI). La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

Articolo 2 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 – Scopi e finalità

L’associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l’accesso alle qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.

Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Badminton e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonché la promozione dell’attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l’esercizio fisico strutturato e l’attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all’inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:

  • svolgere l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
  • organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
  • partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico,sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
  • formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
  • organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  • consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall’associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall’associazione al fine dell’apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
  • organizzare e gestire attività volte ad agevolare l’accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l’Associazione stessa risulta affiliata.

L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva dilettantistica.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali Associazione s’impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.

L’associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L’associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all’articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

Articolo 4 – Attività secondarie e strumentali

Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

  • esercitare attività commerciali a supporto dell’attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
  • cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
  • gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
  • gestire, nell’ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
  • esercitare, all’interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
  • organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all’attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell’individuo e della qualità della vita;
  • svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flayer, ect.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l’attività sportiva, sociale, educativa che l’associazione persegue;
  • esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati

A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall’Associazione.

Articolo 5 – Soci dell’associazione

Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi, che condividendo le finalità sociali che l’associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell’associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l’esercizio dei loro diritti tra cui il diritto all’elettorato attivo e passivo.

Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Articolo 6 – Ammissione dei Soci

Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, delle F.S.N., D.S.A o degli E.P.S. a cui l’Associazione è affiliata e dei loro organi.

La procedura di ammissione di nuovi Soci è regolata dalle presenti norme:

a) chi desidera entrare a far parte dell’associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali,

b) la domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all’aspirante Socio a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

c) l’ammissione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo della quota associativa annuale.

La delibera di non ammissione viene comunicata all’aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata.

Avverso la delibera di non ammissione l’aspirante socio può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazione del minorenne

Articolo 7 – Diritti dei Soci

Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la podestà genitoriale.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’associazione e di utilizzare le strutture sociali.

Articolo 8 – Doveri dei Soci

I soci hanno l’obbligo di:

  • versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  • partecipare, per quanto possibile, alla vita dell’Associazione;
  • rispettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
  • osservare le norme stabilite delle FSN, delle DSA. e degli EPS a cui l’Associazione ha deliberato di aderire;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
  • utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata.

Articolo 9 – Decadenza dei Soci

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell’esercizio sociale. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

  1. inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione:
  2. inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l’Associazione ha deliberato di aderire;
  3. morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  4. attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  5. azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
  6. quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), il socio può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l’immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

Articolo 10 Gli organi dell’associazione

Gli organi dell’associazione sportiva sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, Il Vice Presidente e il Segretario.

Articolo 11 – Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, indica le linee di sviluppo dell’associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 12 – Diritti di partecipazione e di voto

Hanno diritto di partecipazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto è attribuito ai soci maggiorenni alla data di celebrazione dell’assemblea che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima dello svolgimento dell’Assemblea.

Vale il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Articolo 13 – Convocazione

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L’assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purchè nel medesimo comune.

L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione e pubblicato sul sito dell’associazione almeno otto giorno prima della data fissata per l’assemblea.

Articolo 14 – Attribuzioni dell’assemblea

L’Assemblea dei soci:

  • approva il rendiconto economico e finanziario;
  • elegge, fra tutti i Soci maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo;
  • approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all’uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
  • delibera lo scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
Articolo 15 – Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea. Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d’impedimento di quest’ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione a tal uopo eletto dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.

Articolo 16 – Eleggibilità ed incompatibilità

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

  • aver raggiunto la maggiore età;
  • aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell’assemblea;
  • essere in regola con il versamento delle quote sociali;
  • non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall’art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.
  • non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  • non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportive o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  • non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l’elezione comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l’associazione, a condizione che ciò sia nell’interesse dell’associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l’astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all’art. 8, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno due componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione e conferiti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

  • dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
  • predisporre il rendiconto economico – finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • stabilire la data dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
  • approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
  • predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei soci;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione;
  • stabiire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
  • stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
  • amministrare il patrimonio sociale e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea.
Articolo 19 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti l’attività associativa.

Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Articolo 20 – Il Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche sociali.

Articolo 21 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l’amministrazione dell’Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 22 – Esercizio Sociale e Rendiconto

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea redige un rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 23 – Risorse economiche – Fondo Comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
  • quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
  • donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
  • erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
  • entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
  • entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
  • entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
  • ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l’associazione è costituita.

L’amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall’Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione a qualsiasi titolo.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi sociali sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. Le quota e contributo associativo non sono rivalutabili.

Articolo 24 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

L’assemblea dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L’assemblea straordinaria potrà deliberare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 39/2021, l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 25 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Articolo 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 15 del presente statuto,

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.